Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta della regione ove ha sede l'Osservatorio, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.
      2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
      3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Osservatorio.
      4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Osservatorio

 

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e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
      5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
      6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
      7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.