1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta della regione ove ha sede l'Osservatorio, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Osservatorio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Osservatorio